L’imbroglio degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Mentre si discute di una improbabile riforma fiscale di ampio respiro, pochi addetti ai lavori sanno che in realtà, da circa due anni a questa parte, è in corso un radicale cambio di paradigma culturale circa le modalità di attuare il vecchio sistema tributario e, probabilmente, quello che uscirà dalla riforma fiscale di cui al programma del Governo Draghi.
Questa nota prende lo spunto dalla pubblicazione di un comunicato stampa del MEF in data 14-07- 2021 sulle dichiarazioni fiscali dell’anno di imposta 2019 – il secondo anno di vigenza degli ISA entrati in vigore l’anno prima. L’acronimo ISA sta per indici sintetici di affidabilità fiscale che hanno sostituito gli studi di settore che, a loro volta, hanno sostituito gli indici presuntivi di reddito per diversi settori produttivi. Siamo nel campo degli ausili all’attività di accertamento dei redditi e del fatturato da parte dei verificatori della Guardia di Finanza- come noto corpo militare – e dei verificatori civili ora dipendenti dell’Agenzia delle entrate – d’ora in poi ADE. L’elaborazione di detti ausili era mirata ad aiutare nel loro lavoro i verificatori militari e civili non potendo questi avere competenze specifiche nei più disparati settori produttivi, della distribuzione all’ingrosso e al consumo.
Alla fine essi furono introdotti con decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427; l’effettivo utilizzo degli studi di settore avveniva gradualmente via via che si elaboravano gli studi e che essi venivano “coonestati” da una commissione in cui erano presenti membri esperti delle categorie interessate. Prassi non usuale nei Paesi anglo-sassoni. Vedi il caso USA dove la c.d. funzione discriminante che utilizza l’Internal Revenue Service (IRS) è mantenuta segreta. Gli studi di settore richiesero un decennio di studi, di raccolta di dati ed elaborazioni da ultimo da parte della SOSE un’apposita società di studi partecipata dal MEF (88%) e dalla Banca d’Italia (12%) costituita in base all’art. 10 della legge n. 146/1998 che si avvale di 64 statistici, 33 economisti, 27 informatici e 38 unità di staff.
Ma in Italia l’introduzione degli SDS ha incontrato subito una forte ostilità non solo da parte dei contribuenti ma soprattutto dalla giurisprudenza di merito delle Commissioni tributarie e di quella di legittimità della Suprema Corte di Cassazione che, incapace di entrare nel merito della complessa metodologia dei cluster gruppi di operatori omogenei in diverse parti del territori urbani e non e all’interno dei primi a sua volta suddivisi in aree centrali, periferiche, semiperiferiche e delle regressioni statistiche che calcolavano gli indici, si limitavano ad affermare che non si potevano fare accertamenti dei redditi e dei ricavi per medie.
Tale opposizione portò il ministro V. Visco di ritorno al MEF nel governo Prodi-2 a promuovere una revisione della metodologia all’interno della legge finanziaria 2007 (art. 1 comma 17) che riduceva le modalità di utilizzazione degli SDS in sede di accertamento, il livello delle sanzioni applicabili e introduceva incentivi in caso di adeguamento di ricavi o compensi pari o superiori ai livelli di congruità definiti con gli SDS.
Per effetto di tale novella, in sede di rettifica del reddito d’impresa o dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione, è precluso l’utilizzo di presunzioni semplici[5] – anche se gravi, precise e concordanti – qualora il contribuente destinatario dell’accertamento abbia dichiarato, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello di congruità rilevante ai fini dell’applicazione degli studi di settore, anche tenendo conto degli specifici indicatori definiti a norma del citato comma 2 dell’articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998”.
Dieci anni dopo il governo Gentiloni – Pier Carlo Padoan al MEF – viene attuato il passo più decisivo di “abbandono” degli SDS per passare agli ISA. Cambio radicale di paradigma? Si e no. Per chiarire il significato di questo passaggio ho trovato utile la lettura dell’audizione del prof. Vincenzo Atella presidente della SOSE davanti alla VI Commissione finanze del Senato in data 16-07-2019. Ha presentato numerose tabelle che dimostrerebbero l’eccezionale successo degli SDS con statistiche che coprono il periodo 1997-2018 e il sotto-periodo 2011-2017. Ironicamente, uno potrebbe dire proprio perché avevano avuto successo alla fine se n’è decretato l’abbandono o meglio il loro utilizzo come gli insulsi ISA. Come si spiega questo apparente paradosso? Secondo una mia lettura maliziosa dell’operazione, si spiega con l’ulteriore ricerca di un nuovo rapporto (di cooperative compliance) tra Fisco e contribuenti adottato e propalato dai ministri delle finanze dei governi degli ultimi 15 anni. Non più trattamento severo degli evasori più renitenti come propone un Rapporto OCSE sull’amministrazione finanziaria italiana del 2016 ma solo “spinta gentile” all’adeguamento, non più controlli approfonditi dei loro comportamenti ma aumento degli incentivi all’adesione. Debbo precisare che anche l’OCSE propone la cooperative compliance ma non esclude anzi raccomanda la severità con gli evasori incalliti – in Italia incentivati o diseducati dai ricorrenti condoni. Con l’adozione degli ISA in qualche modo viene giustificato il calo di controlli, delle indagini bancarie e finanziarie, del mancato utilizzo delle banche dati che il governo Monti aveva incrementato. Si tenga conto che negli stessi anni per via del blocco del turnover la sola ADE ha perso 11 mila unità lavorative e non sono state rimpiazzate.
E per altro verso, va tenuto presente che per via degli aiuti erogati a famiglie e imprese i compiti di controllo dell’AdE e della GdF sono considerevolmente aumentati. Ragionando più freddamene, se uno prende sul serio che la metodologia di costruzione degli ISA – a detta del prof. Atella – altro non è che uno sviluppo ed affinamento della metodologia degli SDS, allora appare chiaro un importante effetto collaterale del passaggio: 1) un minor numero di controlli approfonditi; 2) maggiori incentivi all’adesione – entrambi giustificabili dalla cooperative compliance. In un modo o nell’altro anche in materia di lotta all’evasione fiscale si sta perseguendo non il rigore necessario per attuare la giustizia fiscale – grossa parte della giustizia sociale – ma l’allargamento dell’area dell’impunità. Anche in questo campo si può riscontrare lo stesso approccio seguito con la riforma della giustizia penale laddove con la improcedibilità automatica all’interno del processo si riducono i tempi della prescrizione. Da decenni ormai il MIFIN non pubblica gli elenchi degli evasori. Con gli ISA e i maggiori incentivi avremo statistiche che evidenzieranno numeri crescenti di contribuenti fiscalmente affidabili mentre pensionati e lavoratori dipendenti soggetti a ritenuta alla fonte rimarranno tartassati come purtroppo prevedono certe simulazioni (anche di fonte ministeriale) di alcune proposte di riforma fiscale.
Note bibliografiche.
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/016/301/Audizione_SOSE.pdf audizione del prof. V. Atella presidente SOSE VI Comm Senato 16-07-2019.
OECD (2016), Italy’s Tax Administration, Paris
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Rapporto_OCSE_Eng.pdf
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