Il difficile bilanciamento tra la funzione rieducativa e afflittiva della pena.

Nel recente dibattito sul c.d. ergastolo ostativo non ho sentito molte citazioni di Cesare Beccaria (e/o Pietro Verri, Dei delitti e delle pene, 1764) che ha rivoluzionato l’approccio al diritto penale. In pieno illuminismo, il primo o entrambi diedero un contributo decisivo all’innovazione ed ebbero un successo straordinario in Europa e in America.

Seguendo il combinato disposto degli art. 13 comma 4 e 27 comma 3 della nostra Costituzione “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà” e “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Le pene devono essere finalizzate non alla vendetta della società nei confronti dei condannati bensì alla loro rieducazione e, possibilmente, al loro reinserimento nella società. Se così ha ragione la CEDU a sostenere che la norma sull’ergastolo ostativo è incostituzionale.

E per determinare l’utilità di una pena Beccaria aggiunge: “perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi”.

Ma oggi in Italia, davanti ad un apparato amministrativo poco efficiente, davanti allo scarso coordinamento delle forze di polizia militari e civili che dovrebbero combattere più decisamente le organizzazioni criminali e la corruzione a cui spesso fanno ricorso, il governo-legislatore che cosa fa? Alza le sanzioni civili e penali nell’illusione che il loro altissimo livello edittale sia equivalente ad una più alta deterrenza. È un’operazione senza costo apparente ma, in questo modo, il governo-legislatore contraddice un principio fondamentale secondo cui le pene devono essere ragionevoli ma sistematicamente applicate – magari in flagranza di reato e/o a seguito di processi svolti in tempi ragionevoli. In Italia, in tutti i settori a partire dal codice della strada, si pratica una escalation folle delle sanzioni, una continua modifica dei codici di procedura, una prassi di amnistie, condoni, rottamazioni delle cartelle in perfetta contraddizione con i principi, che fanno strame della giustizia ed hanno un profondo effetto diseducativo.

E tuttavia dietro le spalle dei giudici nei tribunali campeggia sempre la scritta: “La legge è eguale per tutti”. Se così anche la legislazione che prevede riduzioni di pene o regimi alternativi alle carceri per i delitti meno gravi e per quanti seriamente si ravvedono deve valere per tutti. E d’uopo ricordare che la normativa del c.d. ergastolo ostativo non si applica solo ai mafiosi ma anche agli stupratori di gruppo, ai sequestratori di persone a scopo di estorsione se procurano la morte del sequestrato, al reato di genocidio, ai criminali di guerra particolarmente efferati, ecc..

A parte la sentenza della CEDU (Corte europea dei diritti dell’uomo) che a giugno aveva condannato  l’Italia e ora ha respinto il ricorso  proprio sull’ergastolo ostativo, quanti sostengono che per via dell’iniziazione i mafiosi son impossibilitati a ravvedersi e, quindi, non suscettibili di serio ravvedimento sono in contraddizione con se stessi, se prima hanno accettato il patteggiamento con i pentiti. Ricordo il periodo quando c’erano circa 1.500 pentiti e molti sostenevano che essi non erano attendibili, che si inventavano le denunce che facevano, eppure per un periodo non breve hanno aiutato non poco ad assestare un duro colpo alle organizzazioni criminali in Italia.

Ma poi la persistente campagna di delegittimazione della stessa magistratura e dei pentiti portata avanti da alcune forze politiche poi arrivate al governo ha ridimenzionato se non proprio azzerato il fenomeno dei pentiti.

Brusca che si è macchiato di orrendi delitti ma secondo i magistrati di sorveglianza ha contribuito ad evitare altri delitti e si è ravveduto. Ha avuto molti permessi per uscire dal carcere e gli stessi magistrati lo ritengono affidabile.

Non ultima c’è la sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso degli avvocati di Brusca avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che ha negato gli arresti domiciliari al suddetto nonostante il parere favorevole della Procura della direzione nazionale antimafia.  

Secondo me, la posizione della Suprema Corte di Cassazione non era facile perché doveva muoversi tra due sentenze della Corte costituzionale la n. 274/1974 E LA 135 che hanno dichiarato la legittimità degli art. 4 bis comma 4 e dell’art. 58 dell’ordinamento penitenziario e altre come ad esempio la 189/2010 e la 149 /2018 che chiamano in causa le valutazioni dei magistrati di sorveglianza sui vari percorsi di sorveglianza sui percorsi di ravvedimento compiuti dai condannati. Sappiamo che alcuni magistrati li ammettono ed altri li escludono in linea di principio per alcune fattispecie di reati che suscitano un forte allarme sociale. Di certo il ricorso a criteri che prendono in considerazione valutazioni sui singoli percorsi pongono difficili trade off tra la funzione rieducativa e quella afflittiva della pena. In fatto, solo i magistrati che seguono detti percorsi aiutati da psicanalisti, direttori degli istituti penitenziari, assistenti sociali ed altri esperti possono decidere. E tuttavia le norme generali sulle pene e le deroghe previste    dai vari regimi agevolativi devono mirare anche alla ricerca dell’obbiettivo della individualizzazione o personalizzazione della pena.

 Nel caso specifico i magistrati sono divisi anche sulla validità delle norme vigenti. Alcuni sostengono che il carcere ostativo è un importante strumento della lotta alla mafia ma l’argomento prova troppo. In detta lotta, i magistrati hanno pagato un prezzo di sangue molto elevato e, quindi, le loro osservazioni vanno considerate con la massima attenzione. È umanamente comprensibile anche l’indignazione dei familiari delle vittime. Ma il giudice terzo sa che la lotta alle organizzazioni criminali, che in Italia crescono di numero e mantengono un controllo pervasivo sul territorio ed una influenza sulla politica che non trova riscontri pari in altri paesi, è questione molto complessa che abbisogna di una molteplicità di strumenti e, oserei dire, che nessuno strumento da solo è decisivo.   La giurisprudenza è divisa ma ora c’è una valutazione qualificata di un giudice sovranazionale come la CEDU che mette in discussione la costituzionalità della norma generale. Inevitabilmente la parola torna alla nostra Corte costituzionale.     

Enzorus2020@gmail.com

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